Art. 3.
(Compiti istituzionali del Corpo della
polizia tributaria).

      1. Il Corpo della polizia tributaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge e da ogni altra disposizione vigente in materia.
      2. Sono compiti istituzionali del Corpo della polizia tributaria:

          a) prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni tributarie;

          b) prevenire e reprimere i reati di natura finanziaria e valutaria;

          c) prevenire e reprimere i reati di natura economico-finanziaria aventi finalità di eversione dell'ordine democratico, di stampo mafioso e di criminalità organizzata;

          d) vigilare, nei limiti stabiliti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

          e) eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria.

      3. Fatto salvo l'impiego previsto dall'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 1o aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non sono direttamente connessi ai servizi d'istituto.